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LE AGENZIE COPRAUTO E SERMETRA

Cos’è Sermetra?

L’Agenzia Coprauto è stata tra i soci fondatori del Consorzio SERMETRA presso il quale è stata creata la prima rete informatica privata italiana riconosciuta dalla Pubblica Amministrazione per l’erogazione in tempo reale dei servizi al cittadino.
Attualmente Sermetra conta 1200 agenzie consorziate, una struttura tale da garantire un sempre aggiornato supporto normativo e tecnico, standard di qualità del servizio certificati e numerosi altri vantaggi.

la app My Sermetra

Un utile mezzo per mantenere sotto controllo le scadenze del tuo veicolo e dei tuoi documenti è la nuova app My Sermetra, scaricabile gratuitamente dal link qui sotto.

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PATENTE

ogni quanto si rinnova la patente?

La scadenza della patente varia in base all’età del conducente.
Per le patenti A e B va effettuato:

  • ogni 10 anni fino a 50 anni
  • ogni 5 anni, tra i 50 e i 70 anni
  • ogni 3 anni, tra i 70 e gli 80 anni
  • ogni 2 anni dagli 81 in poi.

Circolare con la patente scaduta comporta il ritiro della stessa fino al rinnovo e una sanzione che può arrivare a 674€.

limiti per i neopatentati

Puoi verificare semplicemente inserendo la targa nella pagina linkata di seguito se un neopatentato è autorizzato a guidare il relativo autoveicolo.

verifica limiti

PASSAGGI DI PROPRIETÀ

passaggi di proprietà: i servizi in più che offriamo come agenzia SERMETRA

I titolari delle Agenzie SERMETRA possono effettuare i passaggi di proprietà in modo estremamente pratico: autenticano la firma del venditore e registrano la pratica immediatamente.
Esiste inoltre una tutela aggiuntiva per il cliente su tutte le pratiche effettuate grazie ad una copertura assicurativa: una garanzia preziosa che certifica la qualità del lavoro di Sermetra e che è prerogativa esclusiva delle nostre Agenzie.

I CICLOMOTORI

l’acquisto e la vendita di un ciclomotore

DPR 6 marzo 2006 n. 153
LEGGE 29 luglio 2010 n. 120 (Decreto 2 febbraio 2011 G.U. n. 76 2/4/2011)

In caso di trasferimento di proprietà bisogna distinguere tra i seguenti casi:

  • primo caso: se il venditore è in possesso del contrassegno d’identificazione (targa vecchio tipo) lo toglierà prima di cedere il ciclomotore e consegnerà all’acquirente il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore.
    Con la nuova Legge il contrassegno d’identificazione (targa di vecchio tipo) non si può più comunque utilizzare.
  • secondo caso: se il venditore è in possesso della targa di nuovo tipo la toglierà prima di cedere il ciclomotore e comunicherà la richiesta di sospensione dalla circolazione all’ufficio della motorizzazione civile del dipartimento per i trasporti terrestri o ad una impresa di consulenza automobilistica (agenzia) abilitata dal Ministero dei trasporti, questa procedura permetterà di poter associare la targa che resta al venditore ad un altro ciclomotore mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione.

In entrami i casi di cui sopra l’acquirente dovrà richiedere l’emissione di un nuovo certificato di circolazione: a questo verrà associata la targa eventualmente già in possesso dell’acquirente libera e non associata ad un altro ciclomotore, altrimenti si procederà al rilascio di una nuova targa. L’acquirente dovrà munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria. La targa è applicabile solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario il titolare della stessa targa. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.

N.B. Non è prevista dalla Legge alcuna dichiarazione di vendita autenticata. L’eventuale scritto che le parti riterranno opportuno tra loro privatamente sottoscrivere varrà come ricevuta dell’importo pagato e della provenienza del veicolo e/o del trasferimento degli oneri e delle responsabilità connessi al possesso del veicolo.

in caso di perdita della targa

Nel caso di furto o smarrimento della targa, l’intestatario deve farne denuncia agli organi di polizia e chiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e l’emissione di una nuova targa ad un ufficio della Motorizzazione civile del dipartimento per i trasporti terrestri o ad una impresa di consulenza automobilistica (agenzia) abilitata dal Ministero dei trasporti.
Il rilascio del nuovo certificato e della nuova targa sono contestuali alla domanda.

in caso di furto

In caso di furto del ciclomotore occorre presentare denuncia all’autorità di Polizia, indicando il numero di telaio ed avendo cura di denunciare, se necessario, anche il furto del certificato di circolazione, della targa e del certificato di assicurazione.
L’intestatario del ciclomotore deve presentare istanza di cessazione dalla circolazione ad uno degli uffici della Motorizzazione civile del dipartimento per i trasporti terrestri o ad una impresa di consulenza automobilistica (agenzia) abilitata dal Ministero dei trasporti, al fine dell’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli.
Se la targa non è stata oggetto di furto, la stessa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore tramite il rilascio di un nuovo certificato di circolazione.

in caso di demolizione

L’intestatario del ciclomotore deve presentare istanza di cessazione dalla circolazione ad uno degli uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad una impresa di consulenza automobilistica (agenzia) abilitata dal Ministero dei Trasporti, allegando la documentazione rilasciata dal centro di raccolta (demolitore) o dal concessionario, al fine di aggiornare l’archivio nazionale dei veicoli.

La relativa targa rimane in possesso del titolare, che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore tramite il rilascio di un nuovo certificato di circolazione.

IL BOLLO AUTO

bollo auto

ATTENZIONE: questo servizio viene offerto solo presso l’agenzia Coprauto Tezone in via Torricelli 3.

calcolo dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (il “superbollo”)

Il periodo di cinque anni per l’applicazione della riduzione prevista dal comma 15-ter dell’art. 16 della Legge 214/2011, è da considerarsi decorrente dall’1 gennaio del sesto anno successivo a quello di immatricolazione in quanto il conteggio va effettuato a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di immatricolazione. Esempio: un veicolo immatricolato nel 2008 matura i 5 anni a fine 2013, pertanto pagherà l’importo intero dell’addizionale (20 euro per ogni KW eccedente a 185) sino a tutto il 2013; inizierà a pagare il 60% dell’addizionale (12 euro per ogni Kw eccedente i 185) a decorrere dall’anno 2014.
Controlla presso l’Agenzia delle entrate la tua situazione:

controlla il “superbollo”

TRASPORTO MERCI

trasporto merci conto proprio

L’autotrasporto di merci in conto proprio consiste nell’attività non prevalente di trasporto di cose eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, per esigenze proprie e connesse alla attività della propria azienda:

  • il trasporto deve avvenire con un veicolo di proprietà o in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera (leasing);
  • il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente;
  • il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente e deve rappresentare solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale svolta dall’impresa
    le merci trasportate devono essere di proprietà di chi effettua il trasporto o devono essere da questi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all’attività principale o siano da lui tenute in deposito o in custodia;
  • le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa;
  • i costi dell’attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa.

Per esercitare la professione di autotrasporto di merci in conto proprio è obbligatorio possedere un’apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio.
Il titolare della licenza deve essere in possesso del requisito morale previsto dalla legge 575/65 “Disposizioni contro la mafia”.
Nel caso di autoveicoli di portata superiore alle 3 tonnellate, il rilascio della licenza è soggetto al parere dell’apposita commissione consultiva per l’autotrasporto di cose in conto proprio, gestita dalla Provincia.
I documenti forniti dovranno infatti dimostrare che le esigenze del richiedente, e l’attività svolta, giustifichino l’impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.

Nella licenza vengono anche indicate le merci o le classi di merci che possono essere trasportate. Questa indicazione è necessaria e tassativa poiché il trasporto di cose non comprese nella licenza è considerato trasporto abusivo.

La licenza, infine, è nominativa: se il veicolo viene ceduto, bisogna richiedere il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario.

La licenza dovrà essere presentata alla motorizzazione civile per l’intestazione del veicolo.

La licenza verrà rilasciata per ogni singolo veicolo e verrà concessa entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione dell’intera documentazione richiesta.

È possibile ottenere una licenza provvisoria non rinnovabile e non prorogabile con validità di 18 mesi per le imprese di nuova costituzione, a patto che venga fornita la documentazione essenziale che provi l’esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, in quanto impossibilitati a dichiarare il conto economico dell’impresa stessa, essendo appunto di nuova costituzione. Successivamente, entro la data di scadenza della licenza provvisoria, dovrà essere presentata istanza di rilascio di licenza definitiva esibendo la documentazione richiesta.

Dopo il rilascio della prima licenza, seguirà l’iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di merci in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale.
Solo nel caso di autotrasporto di cose in conto proprio con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non è obbligatorio il possesso della licenza.

riferimenti normativi

L’autotrasporto di merci può avvenire per conto terzi e consiste in una vera e propria attività imprenditoriale volta al trasferimento di cose mediante autoveicoli, dietro pagamento di un corrispettivo; oppure in conto proprio e consiste in questo caso nell’attività non prevalente di trasporto di cose eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, per esigenze proprie e connesse alla attività della propria azienda.

Conto Terzi

L’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è disciplinata dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012 e successive disposizioni applicative. In base alla tipologia del carico dell’autoveicolo è necessario il rispetto di alcuni requisiti.

Conto Proprio

L’attività di autotrasporto in conto proprio è disciplinata dall’art. 31 della legge n. 298/74. Per esercitare la professione di autotrasporto di cose per conto proprio si deve possedere obbligatoriamente un’apposita licenza rilasciata dall’amministrazione provinciale, competente per territorio. Solo nel caso di autotrasporto di cose in conto proprio con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non è obbligatorio il possesso della licenza.

trasporto merci conto terzi

L’attività di autotrasporto di cose per conto terzi consiste in quell’attività d’impresa, diversa dal trasporto in conto proprio, eseguita mediante autoveicoli e rimorchi per trasporto di cose a fronte di un corrispettivo. L’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi è disciplinato dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012 e successive disposizioni applicative.

Chiunque (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, privata o pubblica) svolga l’attività sopra indicata è soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000.

In base alla tipologia del carico dell’autoveicolo è necessario il rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

1. Idoneità morale

Il requisito deve essere rispettato da diversi soggetti:

  • da coloro che gestiscono e dirigono di fatto e in maniera continuativa l’attività di autotrasporto
  • dall’amministratore unico o dai membri del consiglio d’amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente
  • dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone
  • dal titolare dell’impresa individuale o familiare

Il requisito viene rispettato se i soggetti sopra indicati:

  • non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza oppure siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione
  • non sono sottoposti con sentenza definitiva ad alcune pene accessorie previste dal Codice Penale
  • non hanno riportato con sentenza definitiva una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi
  • non hanno subito in via definitiva l’applicazione di sanzioni amministrative, ad esempio per l’esercizio abusivo della professione, per la sospensione di cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio della patente di guida, ecc
  • non hanno subito, in qualità di datori di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale
  • non siano stati dichiarati falliti

2. Idoneità professionale

Da dimostrarsi con attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione tenuto da Enti formativi autorizzati o con il possesso del titolo professionale di gestore del trasporto acquisito previo superamento dell’esame di abilitazione sostenuto presso la Provincia competente per territorio.

3. Capacità Finanziaria

La Capacità Finanziaria dell’impresa deve essere pari a:
– 9.000 euro per il primo veicolo
– 5.000 euro per i veicoli successivi
La capacità finanziaria può essere dimostrata attraverso varie forme, non solo con fidejussione bancaria.
La dimostrazione della capacità finanziaria può essere effettuata in una delle forme previste dal Regolamento Europeo n.1071/2009 dettagliate dalla circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. 0011551 del 11/05/2012, la quale prevede che: le società di capitali possono fare riferimento al capitale proprio e alle riserve dell’impresa; le imprese individuali e le società di persone, oltre ai beni posseduti dall’impresa, possono ricorrere anche al patrimonio personale dell’imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Valgono inoltre anche le assicurazioni già sottoscritte a copertura di rischi derivanti da responsabilità professionali.

Le imprese di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate o senza limiti di peso devono rispettare tutti e tre i requisiti.

Le imprese di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva il requisito da rispettare è solo quello della Onorabilità.

I requisiti devono essere validi al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo e permanere per tutto il periodo di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

ALTRI SERVIZI

Tachigrafi digitali e Carte Tachigrafiche

I tachigrafi digitali sono apparecchi di controllo che devono equipaggiare i veicoli di nuova immatricolazione e adibiti al trasporto su strada di:

  • merci (veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate)
  • passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9)

Sono esclusi:

  • veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
  • veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
  • veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
  • veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
  • veicoli speciali adibiti ad usi medici;
  • carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
  • veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi trasformati non ancora messi in circolazione;
  • veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
  • veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

I tachigrafi digitali devono inoltre essere installati – alla sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico – sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di:

  • merci (veicoli con portata superiore a 12 tonnellate);
  • passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate) se la trasmissione dei segnali all’apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.

La carta tachigrafica è il dispositivo che permette l’utilizzo del tachigrafo digitale e la identificazione del soggetto che interagisce con esso.

Le carte tachigrafiche sono di tre diverse tipologie:

  • carta del conducente;
  • carta dell’officina;
  • carta dell’azienda.

La carta tachigrafica viene rilasciata nel luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale (per almeno 185 giorni l’anno) o la sua sede.

La carta tachigrafica deve essere restituita:

  • alla scadenza del periodo di validità;
  • se non è più necessaria all’esercizio dell’attività del suo possessore;
  • se il suo possessore ha perso i requisiti necessari al rilascio della carta.
certificati e visure

Rivolgendosi direttamente al front desk dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 si possono ottenere:

Visure PRA e DTT

Vengono rilasciate in tempo reale le visure PRA (Pubblico Registro Automobilistico) che forniscono informazioni giuridiche sul veicolo (intestatario, iscrizione, provvedimento amministrativo) e le visure DTT (Motorizzazione) per informazioni di natura tecnica.

Certificati e Visure CCIAA

Attraverso il collegamento telematico alle Camere di Commercio, come agenzie Sermetra possiamo erogare in tempo reale, visure e certificati, bilanci, atti, assetti proprietari e informazioni dettagliate su singole imprese.

legalmail

Rivolgendosi direttamente al nostro front desk dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 potrete richiedere una casella di posta elettronica certificata PEC.
Con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con la legge 2/2009 è obbligatorio per tutti i soggetti iscritti alla CCIAA avere e dichiarare un’indirizzo PEC al registro delle imprese. Legalmail è la soluzione giusta per soddisfare tutti gli obblighi di legge con un costo
consigliato al pubblico € 19,00 + IVA.

Le caratteristiche

La LegalMail ha un valore legale superiore a una raccomandata con ricevuta di ritorno poichè:

  • garantisce che un messaggio di posta elettronica arrivi integro al destinatario
  • certifica l’avvenuta spedizione e consegna del messaggio
  • attesta data e ora esatta di spedizione e di consegna

Inoltre, la ricevuta di consegna certifica tutto il contenuto del messaggio recapitato, anche eventuali allegati.
I messaggi LegalMail permettono di sostituire da subito la raccomandata e gli strumenti tradizionali.

N.B. Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata, altrimenti il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste (per esempio, non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna).

Quando viene utilizzata

Nei rapporti ufficiali con soggetti che dispongono di posta certificata:

  • nella consegna di documenti ad Enti e Pubbliche Amministrazioni
  • gestione di gare di appalto
  • inoltro di circolari e direttive
  • convocazioni di Consigli e Giunte
  • gestione di comunicazioni ufficiali per organizzazioni e imprese complesse
  • invio/ricezione di offerte, contratti e ordini

Nelle trasmissioni in cui sia importante la ricevuta dell’inoltro della comunicazione, ma non si richieda la notifica della consegna:

  • spedizione fatture
  • invio paghe e stipendi
  • comunicazione listini
  • convocazioni assemblee

I Vantaggi

  • risparmio consistente rispetto ai costi dei servizi tradizionali di trasmissione dei documenti
  • costi fissi indipendenti dal numero di invii
  • maggiore efficienza e velocità grazie all’eliminazione della gestione della carta, delle code agli sportelli e dei tempi di consegna
  • presenza di tutto il messaggio originario allegato alla ricevuta di consegna al mittente (come prova di quanto ha spedito ed è stato consegnato)
  • conservazione per 30 mesi, da parte di InfoCert, dei log degli eventi principali: codice identificativo del messaggio, data e ora, mittente